LEGGE REGIONALE 12 aprile 1967, n. 46
G.U.R.S. 15 aprile 1967, n. 17
Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione Siciliana.
TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 27/96)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I Agevolazioni creditizie per le iniziative turistiche e ricettive
Art. 1
E' istituito presso l'IRFIS, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, ed a carico del bilancio della Regione un fondo di rotazione in gestione separata destinato al finanziamento di iniziative turistiche alberghiere aventi per oggetto:
a) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'ammodernamento di impianti alberghieri, villaggi turistici, a tipo alberghiero o a carattere misto-residenziale, autostelli, alberghi per la gioventù, campeggi rifugi, posti di ristoro, case per ferie ad uso collettivo, impianti e stabilimenti idrotermominerali;
b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali stabilimenti balneari, slittovie, sciovie panoramiche, funivie, nonchè opere a carattere sportivo e ricreativo aventi carattere di complementarità rispetto a quelli considerati alla precedente lettera a)
c) agenzie di viaggio ed uffici di informazioni turistiche, nonchè mostre mercato di prodotti caratteristici dell'artigianato artistico, ad iniziativa di enti o di associazioni;
d) attrezzature ed arredamenti necessari per le iniziative considerate nelle precedenti lettere;
e) l'acquisto del terreno occorrente per gli impianti e per la sistemazione delle attrezzature necessarie previsti alle precedenti lettere, purchè la relativa spesa riconosciuta dall'Ufficio tecnico erariale non superi il 30 % dell'effettivo costo della costruzione e il terreno medesimo sia vincolato alla funzionalità dei singoli impianti.
Le opere ammesse ai benefici previsti dai primi due titoli della presente legge, si considerano di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive aggiunte e modificazioni.
Art. 2
Il fondo di rotazione è costituito:
a) da un apporto iniziale della Regione Siciliana di lire 5 miliardi e 500 milioni;
b) dai proventi dell'imposta di soggiorno destinati all'esercizio del credito alberghiero;
c) dai rientri provenienti dalle operazioni di finanziamento disposte in applicazione della legge 28 gennaio 1955, n. 3;
d) dagli stanziamenti previsti all'art. 4 della citata legge 28 gennaio 1955 n. 3, ricadenti nell'anno finanziario 1967 e successivi.
Art. 3
(omissis)
Art. 4
(omissis)
Art. 5
(omissis)
Art. 6
La misura dei prestiti per le iniziative indicate al precedente art. 1 non potrà superare, in rapporto alla spesa riconosciuta ammissibile, i seguenti limiti:
a) il 60 % per gli alberghi di lusso e di prima categoria;
b) il 65 % per le opere e gli impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo aventi carattere sportivo o ricreativo;
c) il 70 % per gli impianti ricettivi di categoria non superiore alla seconda e per le altre opere previste all'art. 1;
d) il 75 % per le opere e gli impianti da realizzare nelle isole minori, nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri, nelle zone archeologiche o balneari lontane dai centri urbani;
e) il 75 % per le iniziative degli enti turistici, dei comuni e per le iniziative a carattere sociale.
Le classifiche alberghiere indicate al precedente comma sono vincolate ad un periodo non inferiore a dieci anni.
Art. 7
(modificato dall'art. 5 della L.R. 32/72)
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere per le iniziative indicate ai precedenti articoli, e che siano state ammesse a finanziamento, un contributo nella misura massima del 25 % della spesa riconosciuta ammissibile, limitatamente alle opere di infrastruttura non ammesse a finanziamento statale o regionale.
Un ulteriore contributo del 5 % potrà essere concesso per le opere e per gli impianti indicati alla lettera d) del precedente articolo 6.
Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere del comitato tecnico istituito con l'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1 ed è erogato dopo l'entrata in funzione degli impianti, sulla base della documentazione delle spese sostenute e del collaudo delle opere da parte dell'Amministrazione regionale.
Art. 8
Nella concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 è accordata preferenza alle iniziative rientranti fra quelle elencate in detto articolo che siano ammesse a finanziamenti in base a leggi nazionali.
In tale caso il finanziamento complessivo non potrà superare del 5 % i limiti fissati dal precedente art. 6.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, previo parere del comitato previsto all'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, può tuttavia concedere agli istituti di credito previsti al primo comma dell'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, un contributo annuo posticipato, in relazione alla differenza fra la rata prevista dal piano di ammortamento calcolata al tasso indicato al secondo comma del suindicato art. 18 e la rata prevista dal piano di ammortamento calcolato al
tasso dell'1,50%, previsto al primo comma del precedente art. 4.
Tale contributo decorre dalla data di stipula del contratto di mutuo.
In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione o dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.
Il criterio di calcolo sopra indicato si applica anche per i contributi agli interessi previsti al terzo comma dell'art. 4.
Il contributo è posto a carico del fondo previsto al precedente art. 2, nei limiti dell'assegnazione della lettera d) dell'articolo stesso.
Le presenti norme si applicano anche agli impianti finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno purchè essi non siano entrati in funzione alla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 9
(omissis)
Art. 10
Alla gestione del fondo previsto all'art. 9 provvede il comitato previsto dall'art. 10 della legge 5 agosto 1957, n. 51, integrato con il diritto a voto da due esperti tecnici nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e scelti fra i funzionari della carriera direttiva del predetto Assessorato.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato indicato al primo comma, stabilisce ogni anno i criteri di intervento ai quali deve uniformarsi l'IRFIS nella concessione dei finanziamenti.
Determina, altresì, i tipi di operazioni da effettuare ed i relativi limiti massimi.
I rapporti relativi alla gestione del fondo, le modalità e le condizioni di finanziamento saranno regolati da apposita convenzione che sarà stipulata dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
Le domande di finanziamento, con il parere dell'ente provinciale per il turismo, territorialmente competente, sono inoltrate all'IRFIS, tramite l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che le correda di motivato parere.
Art. 11
Le disposizioni, le garanzie e le esenzioni tutte che regolano l'attività dell'IRFIS, e previste nelle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, 27 luglio 1962, n. 1228, nonchè nello statuto dell'ente si applicano alle operazioni effettuate a norma delle disposizioni del presente titolo.
Gli utili netti risultanti dalla gestione del fondo saranno portati ad incremento del fondo stesso.
TITOLO II: Provvidenze varie in favore dell'industria alberghiera
(omissis)
TITOLO III: Comunicazioni e trasporti di interesse turistico
(omissis)
TITOLO IV: Attività degli enti turistici - Piani di propaganda e calendario delle manifestazioni.
Art. 28
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere i seguenti contributi a favore degli enti turistici sottoposti alla sua vigilanza e tutela ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1955, n. 510, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967:
a) agli Enti provinciali del turismo, aventi sede nel territorio della Regione Siciliana, contributi ad integrazione di quelli previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 174, in misura pari all'ammontare, per ciascun esercizio finanziario, al 4 % dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario;
b) alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, contributi ad integrazione di quelli previsti dall'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, numero 958, in misura pari al 2 % dell'introito lordo degli spettacoli
cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario;
c) alle associazioni turistiche pro-loco, contributi in misura pari allo 0,50 % dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario.
Art. 29
(integrato dall'art. 8 della L.R. 32/72)
I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti in relazione ai programmi annuali di attività degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro loco, tenuto conto delle esigenze dei singoli enti in funzione degli interessi della economia turistica regionale e con la esclusione di destinazione per spese di personale e di amministrazione.
I bilanci ed i programmi annuali di attività degli enti, delle aziende e delle pro-loco, nonchè il piano di riparto dei contributi, sono approvati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti non oltre il mese di settembre di ciascun anno, con proprio decreto, previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport.
A tal fine, gli enti, le aziende e le pro-loco sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti le proposte ed i programmi annuali entro il mese di agosto di ciascun anno.
Per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad anticipare alle aziende e agli enti predetti, per l'anno 1972, la somma di lire 300.000.000. I relativi versamenti saranno disposti con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e di trasporti in base alle risultanze dei bilanci di previsione delle aziende e degli enti stessi approvati ai termini del precedente comma secondo.
Art. 30
(modificato dall'art. 10 della L.R. 32/72)
Entro il mese di giugno di ciascun anno l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentiti gli enti provinciali per il turismo, e previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, determina con proprio decreto il calendario delle manifestazioni turistiche da effettuarsi nell'anno successivo.
Possono essere comprese nel calendario:
a) le manifestazioni turistiche, ricreative, sportive, che, per la loro rilevanza, costituiscono effettivo richiamo turistico sul piano internazionale e nazionale;
b) le manifestazioni turistiche, ricreative, sportive a carattere interregionale quando, per la loro importanza, possano costituire valido coefficiente di incremento del turismo verso la Regione;
c) le manifestazioni turistiche, folcloristiche, artistiche tradizionali a carattere provinciale e locale rientranti nei programmi annuali di attività degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro-loco aventi sede nel territorio della Regione Siciliana;
d) le manifestazioni artistico-culturali, drammatiche, classiche e moderne, aventi le caratteristiche di cui alle lett. a) e b), riservando almeno il 50 per cento dello stanziamento previsto dal penultimo comma dell'art. 44 ad iniziative di organizzazioni siciliane intese a valorizzare l'arte drammatica, anche al di fuori del territorio della Regione, con particolare riguardo al repertorio siciliano.
Art. 30 bis
(introdotto dall'art. 1 della L.R. 33/78)
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, ricreative, sportive che, pur non possedendo le caratteristiche di cui alla lett. a del precedente articolo, possono costituire per il forestiero attrattiva ed occasione di prolungamento del proprio soggiorno, e siano promosse a cura degli enti provinciali per il turismo e delle aziende di cura, soggiorno e turismo, delle associazioni pro-loco, di cooperative, o di altri enti od associazioni regolarmente costituite.
Art. 31
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad assumere direttamente o a mezzo di enti che abbiano tra le loro finalità l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) e di quelle di cui alla lettera d) aventi le stesse caratteristiche della lettera a) del precedente articolo, fino a totale proprio carico, le spese per la realizzazione delle manifestazioni previste nelle lettere incluse nel calendario.
All'approvazione del programma esecutivo delle singole manifestazioni ed al conseguente impegno di spesa, nonchè all'incarico relativo alla organizzazione, si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
Per l'attuazione delle manifestazioni sono ammesse aperture di credito ai sensi della legge 2 agosto 1954, n. 33, nei limiti del finanziamento disposto in favore degli enti organizzatori.
Si applicano ai rappresentanti legali dei suddetti enti le norme della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato che regolano le attribuzioni, gli obblighi e le responsabilità dei funzionari delegati.
Art. 32
(abrogato dall'art. 11 della L.R. 32/72)
Art. 33
(abrogato dall'art. 11 della L.R. 32/72)
Art. 34
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti predispone annualmente e realizza un organico piano di propaganda diretta ad incrementare il movimento turistico verso la Regione Siciliana. Il piano è formulato dettagliatamente per ciascuno dei settori di propaganda con l'indicazione distinta delle iniziative da assumere a mezzo della stampa, della radio, della televisione, della edizione di opere di divulgazione turistica, di cartelli pubblicitari, di vetrine di esposizione e di ogni altro mezzo ritenuto utile, ivi compresa l'incentivazione dei piani di propaganda degli agenti di viaggio e turismo per l'incremento del movimento verso la Sicilia.
2. ----abrogato
3. I programmi di cui ai commi precedenti sono modificati con la stessa procedura prevista per la loro approvazione.
Art. 35
(omissis)
Art. 36
(omissis)
TITOLO V: Incremento delle attività e degli impianti sportivi
(omissis)
TITOLO VI: Agevolazioni per il turismo sociale
(omissis)
TITOLO VII: Norme di finanziamento
Art. 43
Per le finalità di cui ai seguenti articoli della presente legge è autorizzata la spesa a fianco di ciascun articolo indicata:
art. 1: L. 5.500 milioni;
art. 7: L. 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1967 e 1968 per un totale di L. 400 milioni;
art. 12: 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di 750 milioni di lire;
artt. 15, 16, 17, 18: L. 50 milioni per l'esercizio finanziario 1967; L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969, 1970 e L. 73 milioni
per l'esercizio finanziario 1971, per un totale di 423 milioni di lire;
art. 21: L. 44 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di L. 132 milioni;
art. 28: L. 585 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di 1.755 milioni di lire;
art. 32: L. 180 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di 540 milioni di lire;
art. 37: L. 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 per un totale di 800 milioni di lire;
art. 39: L. 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 per un totale di 1.200 milioni di lire.
Al relativo onere si provvede con l'utilizzazione del ricavo derivante dalle operazioni di provvista di fondi previsti dalla legge 24 ottobre 1966, n. 24 per la parte destinata, ai termini dell'art. 4, lettera d), dalla legge stessa, ad interventi per lo sviluppo dell'economia turistica.
Art. 44
Per le finalità previste ai seguenti articoli della presente legge è autorizzata per ciascun esercizio la spesa a fianco di ciascun articolo indicata:
art. 20: 12 milioni;
artt. 24 e 25: 450 milioni;
art. 31: 400 milioni;
art. 34: 304 milioni;
art. 41: 420 milioni.
Al relativo onere per gli esercizi successivi a quello corrente si provvede mediante l'utilizzazione degli stanziamenti inscritti nell'esercizio 1967 ai capitoli 533, 534, 537, 538, 541, 718, 719, 720, 721, 723 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
Per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 30 è autorizzata, a partire dall'esercizio 1968, la spesa annua di L. 100.000.000, cui si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti nel detto esercizio dalla cessazione degli oneri previsti dall'art. 25 della legge regionale 25 giugno 1954, n. 12.
Per l'esercizio finanziario corrente si provvede, nei limiti delle somme non impegnate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, a carico degli stanziamenti iscritti nei capitoli predetti.
Art. 45
Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 46
Per l'erogazione delle somme stanziate in bilancio per l'esercizio corrente nelle rubriche dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti si applicano le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1949, n. 49 modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7.
Art. 47
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 aprile 1967.