Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510

(inGazz. Uff., 15 giugno, n. 147).

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo.

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni del Commissariato per il turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettera n) dello Statuto siciliano, ed in conformitā del presente decreto.

Art. 2.

La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sugli Enti ed Istituti locali che svolgono attivitā nelle materie di cui all'art. 1, ivi comprese le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e sui Comuni dispensati dal costituirle ai sensi dell'art. 10 del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Art. 3.

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottate dall'Amministrazione regionale sentito il Commissariato per il turismo.

Art. 4.

I provvedimenti in materia di classifica e di tariffe alberghiere e quelli concernenti l'applicazione delle norme sul vincolo alberghiero di cui al regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, convertito nella legge 24 luglio 1936, n. 1692, nonchč i provvedimenti di annullamento del vincolo alberghiero sono adottati dall'Amministrazione regionale d'intesa con il Commissariato per il turismo.

Art. 5.

Le attribuzioni giā spettanti allo Stato in materia di riconoscimento e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo nonchč quelle di classifica delle medesime, di dispensa dalla costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale su parere del Consiglio centrale per le stazioni di cura, soggiorno e turismo. I provvedimenti adottati in materia sono comunicati al Ministero dell'interno e al Commissariato per il turismo. Allo stesso Commissariato sono comunicati i provvedimenti di nomina dei presidenti e dei componenti i Comitati amministrativi delle aziende anzidette.

I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere internazionale, nazionale o interregionale organizzate od effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della Regione, sono approvati dal Commissariato per il turismo sentita l'Amministrazione regionale. L'E.N.I.T. continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero, anche nell'interesse del turismo della Regione.

Art. 6

I provvedimenti di nomina dei presidenti e dei segretari degli Enti provinciali per il turismo sono adottati dall'Amministrazione regionale sentito il Commissariato per il turismo.

Art. 7.

I segretari degli Enti provinciali per il turismo, nominati ai sensi dell'articolo precedente, sono scelti tra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tali funzioni. Ogni provvedimento relativo al loro stato giuridico ed economico č comunicato dall'Amministrazione regionale al Commissariato per il turismo.

I trasferimenti del personale anzidetto dal territorio della Regione ad altra sede e quelli da altra sede al territorio della Regione sono adottati per esigenze di servizio con provvedimento del Commissariato del turismo d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Art. 8.

Gli Enti provinciali per il turismo sono tenuti a fornire al Commissariato per il turismo, con le modalitā da esso prescritte, i dati statistici e gli altri elementi necessari per i suoi fini istituzionali.

Sono inoltre tenuti a svolgere gli altri compiti che siano loro demandati dal Commissariato per il turismo, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Art. 9.

Restano ferme le attribuzioni del Commissariato per il turismo in materia di agenzie di viaggio.

Art. 10.

L'Assessore regionale per il turismo, od un suo delegato, partecipa con diritto a voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione siciliana.

 

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