PROPOSTA DI LEGGE PER LE PRO LOCO SICILIANE ELABORATA DALL'UNPLI SICILIA |
RELAZIONE
INTRODUTTIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULLE PRO LOCO SICILIANE
CARATTERI GENERALI DELLA PROPOSTA
NOTE AGLI ARTICOLI
Art. 1 :Finalità
Art.2: Associazione Pro Loco: compiti e obiettivi
Art. 3: Unione nazionale Pro Loco dItalia comitato regionale della Sicilia e comitati Provinciale
Art. 4: Albo delle Associazioni turistiche Pro Loco
Art. 5: Iscrizione allalbo delle associazioni turistiche Pro Loco
Art. 6: Tutela della denominazione "PRO LOCO"
Art. 7: Contributi alle associazioni Pro Loco
Art. 8: Finanziamento del programma di attività dellUNPLI
Art. 9: Disposizioni finanziarie
Art. 10: Norma transitoria
RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULLE PRO LOCO SICILIANE
Egregio Assessore al Turismo
Le associazioni pro loco svolgono da più
di un secolo un ruolo insostituibile nellambito della tutela, della valorizzazione e
della promozione delle ricchezze ambientali, storiche e culturali delle località in cui
si trovano al fine dincrementare lappetibilità turistica in termini di
qualità.
Sorte in Italia alla fine del XVIII° secolo la prima associazione pro loco, quella
di Pieve Tesino (Trento), risale infatti al 1881 sono state le prime associazioni
turistiche ricettive italiane.
La loro configurazione di associazioni volontaristiche, senza fine di lucro, rende
particolarmente prezioso il loro ruolo nel campo della valorizzazione dei patrimoni
storico-culturali del territorio italiano e della loro promozione turistica.
Le associazioni pro loco (5 mila su tutto il territorio italiano), sono una risorsa
insostituibile per il nostro Paese e per il suo sviluppo, essendo capaci di abbinare la
partecipazione e il coinvolgimento sociale con la promozione di un turismo evoluto e di
qualità, basato sulla valorizzazione delle risorse ambientali e delle tradizioni
culturali, storiche e sociali.
Le associazioni pro loco rappresentano un volontariato positivo che ha sviluppato nel
tempo specifiche competenze, capace di rapportarsi positivamente con le istituzioni locali
e di essere soggetto centrale di coordinamento e di raccordo nellambito delle
attività ricreative e promozionali.
In realtà le pro loco sono associazioni di natura volontaristica che fino dagli esordi
del turismo del secolo scorso, rappresentano le uniche realtà turistiche locali.
Esse hanno infatti il merito di valorizzare le emergenze turistiche minori attraverso una
attività capillare diretta a fare conoscere luoghi e monumenti non compresi nei grandi
itinerari, riscoprendo altresì le tradizioni culturali locali.
Attualmente nella Regione Sicilia sono presenti 230 pro loco così distribuite: Agrigento
n. 19 , Caltanissetta n. 22, Catania n. 43, Enna n. 16, Messina n. 43, Palermo n. 42,
Ragusa n. 10, Siracusa n. 18, Trapani n. 17.
Considerata la tendenza in atto proiettata verso una riscoperta di ambienti, luoghi e
situazioni non raggiunte dal turismo di massa, e la obbiettiva inadeguatezza delle
istituzioni pubbliche locali a far fronte a tutte le necessità di animazione e di
promozione di queste realtà minori, quanto mai emerge la necessità di incoraggiare e
sostenere adeguatamente lattività di tali associazioni.
A tal fine è indispensabile sottolineare il ruolo pubblico di questi soggetti giuridici,
nonostante la loro natura privatistica .Esse infatti, senza scopo di lucro, soddisfano ad
una esigenza di interesse generale e quindi di rilevanza pubblica.
Lattività di queste associazioni necessita di collegamenti metodici con gli enti
locali e con gli altri organismi operanti nel settore del turismo, come avviene già in
qualche provincia siciliana, per quanto attiene in particolare la gestione degli centri
I.A.T.
Pur valutando limportanza della informazione e dellaccoglienza turistica, non
può essere considerato lunico intervento meritevole di sostegno economico che per
altro avviene solo in due province, in modo stagionale, e in altre niente.
Viceversa è proprio attraverso le associazioni pro loco che si riesce ad attivare a
livello provinciale un programma, a volte con estrema difficoltà, ampio e capillare di
iniziative che costituiscono una componente delle attrattive turistiche provinciali.
Attualmente tali associazioni non beneficiano dei contributi regionali in quanto il
capitolo a loro destinato fu azzerato .E opportuno pertanto sostenere questa rete
capillare, presente in tutto il territorio regionale, di operatori del sistema turistico
regionale inserendole tra i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi
regionali, assimilandole agli enti pubblici, stante le finalità che le stesse si
prefiggono.
CARATTERI GENERALI DELLA PROPOSTA
La proposta è stata elaborata previa consultazione delle leggi emanate dalle altre Regioni che già anno regolamentato lorganizzazione turistica svolta dalle pro loco vedi Calabria, Sardegna, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte ecc Limportanza di tale legislazione tende a sottolineare , oltre alla provenienza diretta dal mondo delle pro loco, in modo esaustivo la funzione ed il campo di azione delle pro loco siciliane.
Questi i suoi elementi caratterizzanti:
NOTE AGLI ARTICOLI
Art.1 Delinea la finalità ed il riconoscimento ufficiale dellassociazione.
Art.2 Indica alcuni ruoli e obbiettivi, nuovi e rilevanti, di una pro loco operante nel territorio come volano di sviluppo turistico, economico e sociale ecc..
Da rilevare, al punto C, lo scopo significativo e assente in precedenza nella nostra normativa regionale, della diffusione della cultura del turismo.
Ai punti E, F a parità di condizioni, godono di una priorità in ordine allassegnazione della gestione di servizi turistici a terzi da parte degli Enti Pubblici.
Art.3e 8 Importante è il ruolo di coordinamento dellUNPLI come unico soggetto interlocutore dellEnte a garanzia dellattività proposta e del raggiungimento delle stesse.
Art.4e 5 Specifica la materia dellAlbo Regionale delle pro loco fissando le condizioni necessaire per liscrizione .
Art.6 Persegue lobbiettivo di escludere quei gruppi, comitati, sodalizi di incerto profilo ai quali, a tutela delle pro loco e altresì dei fruitori dei servizi da queste erogati, non si possono riconoscere i requisiti di natura, scopi, modi operativi richiesti dalla presente legge. Per questa via la denominazione " PRO LOCO" tende a porsi come garanzia per gli Enti pubblici, i turisti, gli operatori economici privati.
Art.7 Come si è detto il capito di spesa nel bilancio regionale fu azzerato.Il seguente articolo riattiva il finanziamento della Regione finalizzato allo sviluppo di progetti ed manifestazioni turistiche di rilevanza particolare.Da notare che Ente Locale ha una parte rilevante nel sostentamento di una pro loco partecipando con un proprio capitolo di spesa allattività programmata ed al mantenimento della struttura pro loco indispensabile per il raggiungimento delle finalità statutarie.
Per concludere con la presente proposta di legge si vuole riconoscere e valorizzare il ruolo svolto dalle associazioni pro loco in ambito sociale e turistico, ribadendo il prezioso lavoro da queste svolto, lavoro che ha consentito di riqualificare lofferta turistica e di iniziare un percorso di promozione e di valorizzazione delle risorse locali.
Il Presidente regionale: Filadelfo Inserra
La
proposta di legge
Art. 1
(Finalità)
La Regione Siciliana riconosce e promuove, nel contesto dellorganizzazione e della programmazione turistica della Sicilia, le associazioni Pro Loco come associazione di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi Comuni o frazioni:
Art.2
(Associazione Pro Loco: compiti e obiettivi)
Le associazioni Pro Loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:
Art. 3
(Unione nazionale Pro Loco dItalia comitato regionale della Sicilia e comitati
Provinciale )
La Regione riconosce lattività dellUnione Nazionale Pro Loco dItalia (UNPLI) nella sua articolazione del Comitato Regionale della Sicilia e dei Comitati Provinciali, sia come organismo di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa per il coordinamento delle attività delle associazioni Pro Loco iscritte a tale Unione sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica ed alla valorizzazione territoriale della Sicilia.
Art. 4
(Albo delle Associazioni turistiche Pro Loco)
Per favorire il perseguimento delle finalità di cui allarticolo 1 è istituito lalbo delle associazioni turistiche Pro Loco, presso lAssessorato Regionale al Turismo.
2. Può essere iscritta allalbo ed assumere la denominazione di associazione turistica Pro Loco lassociazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:
a) Si proponga di attuare lattività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta allarticolo 1.
b) Sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che in caso di scioglimento dellassociazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio lassociazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza negli organi di amministrazione dellassociazione di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio.
e) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica Pro Loco;
d) La località nella quale è stata istituita, possegga attrattive turistiche, così come individuare allarticolo 1.
Art. 5
(Iscrizione allalbo delle associazioni turistiche Pro Loco)
Art. 6
(Tutela della denominazione "PRO LOCO")
La denominazione di " PRO LOCO " è riservata alle associazioni di volontariato turistico iscritte allAlbo regionale presso lAssessorato Regionale al Turismo.
Le associazioni denominate Pro Loco che non sono regolarmente iscritte allAlbo Regionale, sono tenute a modificare la propria denominazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
(Contributi alle associazioni Pro Loco)
Le associazioni Pro Loco in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2 possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività; le istanze devono pervenire presso lAssessorato di competenza entro il 15 Marzo di ciascun anno finanziario per la realizzazione delle proprie attività;
2. Il contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali e le attività del tempo libero.
3. Liscrizione allalbo di cui allarticolo 4 costituisce titolo di priorità in sede di valutazione delle istanze di contributo.
4. Agli stessi fini sono ritenute prioritarie le iniziative in coerenza e connessione con i programmi Locali, Regionali e dellUnione Europea.
Art. 8
(Finanziamento del programma di attività dellUNPLI)
La Regione concede annualmente un contributo finanziario al Comitato Regionale della Sicilia dell UNPLI.
2. Il contributo e concesso nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle Associazioni Turistiche Pro Loco migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e i programmi dellUnione Europea.
Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
Per lattuazione della presente legge è autorizzata per lanno la spesa di £. .. per il finanziamento dei programmi delle associazioni Pro Loco e di £. .. per il finanziamento del programma del Comitato Regionale delle Pro Loco aderenti allUNPLI.
2. Agli oneri conseguiti alle attuazione del comma 1 si provvede mediante listituzione di appositi capitoli aventi le denominazioni "Contributi Regionali alle associazioni Pro Loco per la realizzazione dei programmi di attività e Contributi allUnione Nazionale Pro Loco dItalia, Comitato Regionale della Sicilia per la realizzazione del programma di attività e mediante riduzione di importo del capitolo.
Art. 10
(Norma transitoria)
Le associazioni turistiche Pro Loco già iscritte allalbo regionale ai sensi della normativa di cui allarticolo .. delle e successive modifiche ed integrazioni sono iscritte di diritto nei nuovi albi di cui allarticolo 4 salvo espressa rinuncia da far pervenire alla Regione Sicilia e alla Provincia competente entro tre mesi dallentrata in vigore della presente legge.