PROPOSTA DI LEGGE PER LE PRO LOCO SICILIANE ELABORATA DALL'UNPLI SICILIA

Indice:


RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULLE PRO LOCO SICILIANE
CARATTERI GENERALI DELLA PROPOSTA
NOTE AGLI ARTICOLI


La proposta di legge

Art. 1 :Finalità

Art.2: Associazione Pro Loco: compiti e obiettivi

Art. 3: Unione nazionale Pro Loco d’Italia comitato regionale della Sicilia e comitati Provinciale

Art. 4: Albo delle Associazioni   turistiche Pro Loco

Art. 5: Iscrizione all’albo delle associazioni  turistiche Pro Loco

Art. 6: Tutela della denominazione "PRO LOCO"

Art. 7: Contributi alle associazioni Pro Loco

Art. 8: Finanziamento del programma di attività dell’UNPLI

Art. 9: Disposizioni finanziarie

Art. 10: Norma transitoria

 


RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULLE PRO LOCO SICILIANE

Egregio Assessore al Turismo

Le associazioni pro loco svolgono da più di un secolo un ruolo insostituibile nell’ambito della tutela, della valorizzazione e della promozione delle ricchezze ambientali, storiche e culturali delle località in cui si trovano al fine d’incrementare l’appetibilità turistica in termini di qualità.
Sorte in Italia alla fine del XVIII° secolo – la prima associazione pro loco, quella di Pieve Tesino (Trento), risale infatti al 1881 – sono state le prime associazioni turistiche ricettive italiane.
La loro configurazione di associazioni volontaristiche, senza fine di lucro, rende particolarmente prezioso il loro ruolo nel campo della valorizzazione dei patrimoni storico-culturali del territorio italiano e della loro promozione turistica.
Le associazioni pro loco (5 mila su tutto il territorio italiano), sono una risorsa insostituibile per il nostro Paese e per il suo sviluppo, essendo capaci di abbinare la partecipazione e il coinvolgimento sociale con la promozione di un turismo evoluto e di qualità, basato sulla valorizzazione delle risorse ambientali e delle tradizioni culturali, storiche e sociali.
Le associazioni pro loco rappresentano un volontariato positivo che ha sviluppato nel tempo specifiche competenze, capace di rapportarsi positivamente con le istituzioni locali e di essere soggetto centrale di coordinamento e di raccordo nell’ambito delle attività ricreative e promozionali.
In realtà le pro loco sono associazioni di natura volontaristica che fino dagli esordi del turismo del secolo scorso, rappresentano le uniche realtà turistiche locali.
Esse hanno infatti il merito di valorizzare le emergenze turistiche minori attraverso una attività capillare diretta a fare conoscere luoghi e monumenti non compresi nei grandi itinerari, riscoprendo altresì le tradizioni culturali locali.
Attualmente nella Regione Sicilia sono presenti 230 pro loco così distribuite: Agrigento n. 19 , Caltanissetta n. 22, Catania n. 43, Enna n. 16, Messina n. 43, Palermo n. 42, Ragusa n. 10, Siracusa n. 18, Trapani n. 17.
Considerata la tendenza in atto proiettata verso una riscoperta di ambienti, luoghi e situazioni non raggiunte dal turismo di massa, e la obbiettiva inadeguatezza delle istituzioni pubbliche locali a far fronte a tutte le necessità di animazione e di promozione di queste realtà minori, quanto mai emerge la necessità di incoraggiare e sostenere adeguatamente l’attività di tali associazioni.
A tal fine è indispensabile sottolineare il ruolo pubblico di questi soggetti giuridici, nonostante la loro natura privatistica .Esse infatti, senza scopo di lucro, soddisfano ad una esigenza di interesse generale e quindi di rilevanza pubblica.
L’attività di queste associazioni necessita di collegamenti metodici con gli enti locali e con gli altri organismi operanti nel settore del turismo, come avviene già in qualche provincia siciliana, per quanto attiene in particolare la gestione degli centri I.A.T.
Pur valutando l’importanza della informazione e dell’accoglienza turistica, non può essere considerato l’unico intervento meritevole di sostegno economico che per altro avviene solo in due province, in modo stagionale, e in altre niente.
Viceversa è proprio attraverso le associazioni pro loco che si riesce ad attivare a livello provinciale un programma, a volte con estrema difficoltà, ampio e capillare di iniziative che costituiscono una componente delle attrattive turistiche provinciali.
Attualmente tali associazioni non beneficiano dei contributi regionali in quanto il capitolo a loro destinato fu azzerato .E’ opportuno pertanto sostenere questa rete capillare, presente in tutto il territorio regionale, di operatori del sistema turistico regionale inserendole tra i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali, assimilandole agli enti pubblici, stante le finalità che le stesse si prefiggono.

CARATTERI GENERALI DELLA PROPOSTA

La proposta è stata elaborata previa consultazione delle leggi emanate dalle altre Regioni che già anno regolamentato l’organizzazione turistica svolta dalle pro loco vedi Calabria, Sardegna, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte ecc… L’importanza di tale legislazione tende a sottolineare , oltre alla provenienza diretta dal mondo delle pro loco, in modo esaustivo la funzione ed il campo di azione delle pro loco siciliane.

Questi i suoi elementi caratterizzanti:

  1. le pro loco assumono compiti nuovi, di maggior impegno e responsabilità, fissando gli obbiettivi da raggiungere adeguatamente ai tempi;
  2. si tutela la denominazione " pro loco " riservata alle associazioni iscritte all’Albo Regionale;
  3. viene ribadito il riconoscimento del ruolo dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (UNPLI), oltre che come soggetto di rappresentanza delle pro loco, anche come soggetto eventualmente operante in via diretta nell’ambito della promozione a livello interprovinciale e regionale;
  4. prevede un collegamento organico con il Comune a garanzia della continuità dell’operato della pro loco indispensabile per una presenza attiva senza condizionamenti.

NOTE AGLI ARTICOLI

Art.1 – Delinea la finalità ed il riconoscimento ufficiale dell’associazione.

Art.2 – Indica alcuni ruoli e obbiettivi, nuovi e rilevanti, di una pro loco operante nel territorio come volano di sviluppo turistico, economico e sociale ecc..

Da rilevare, al punto C, lo scopo significativo e assente in precedenza nella nostra normativa regionale, della diffusione della cultura del turismo.

Ai punti E, F a parità di condizioni, godono di una priorità in ordine all’assegnazione della gestione di servizi turistici a terzi da parte degli Enti Pubblici.

Art.3e 8 – Importante è il ruolo di coordinamento dell’UNPLI come unico soggetto interlocutore dell’Ente a garanzia dell’attività proposta e del raggiungimento delle stesse.

Art.4e 5 – Specifica la materia dell’Albo Regionale delle pro loco fissando le condizioni necessaire per l’iscrizione .

Art.6 – Persegue l’obbiettivo di escludere quei gruppi, comitati, sodalizi di incerto profilo ai quali, a tutela delle pro loco e altresì dei fruitori dei servizi da queste erogati, non si possono riconoscere i requisiti di natura, scopi, modi operativi richiesti dalla presente legge. Per questa via la denominazione " PRO LOCO" tende a porsi come garanzia per gli Enti pubblici, i turisti, gli operatori economici privati.

Art.7 – Come si è detto il capito di spesa nel bilancio regionale fu azzerato.Il seguente articolo riattiva il finanziamento della Regione finalizzato allo sviluppo di progetti ed manifestazioni turistiche di rilevanza particolare.Da notare che Ente Locale ha una parte rilevante nel sostentamento di una pro loco partecipando con un proprio capitolo di spesa all’attività programmata ed al mantenimento della struttura pro loco indispensabile per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Per concludere con la presente proposta di legge si vuole riconoscere e valorizzare il ruolo svolto dalle associazioni pro loco in ambito sociale e turistico, ribadendo il prezioso lavoro da queste svolto, lavoro che ha consentito di riqualificare l’offerta turistica e di iniziare un percorso di promozione e di valorizzazione delle risorse locali.

Il Presidente regionale: Filadelfo Inserra


La proposta di legge
Art. 1
(Finalità)

La Regione Siciliana riconosce e promuove, nel contesto dell’organizzazione e della programmazione turistica della Sicilia, le associazioni Pro Loco come associazione di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi Comuni o frazioni:

 

Art.2
(Associazione Pro Loco: compiti e obiettivi)

Le associazioni Pro Loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:

  1. svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale:
  2. promuove ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;
  3. sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente;
  4. stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
  5. collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;
  6. curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti anche con l’apertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri enti in accordo con le Azienda turistiche locali ATL;
  7. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione.

 

Art. 3
(Unione nazionale Pro Loco d’Italia comitato regionale della  Sicilia e comitati Provinciale )

La Regione riconosce l’attività dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) nella sua articolazione del Comitato Regionale della Sicilia e dei Comitati Provinciali, sia come organismo di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa per il coordinamento delle attività delle associazioni Pro Loco iscritte a tale Unione sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica ed alla valorizzazione territoriale della Sicilia.

  1. Il Comitato Regionale della Sicilia è la struttura periferica dell’UNPLI e riunisce le associazioni Pro Loco della Sicilia iscritte a tale Unione, non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa o occasionale, al fine di realizzare le predette finalità nell’ambito dell’assistenza e del coordinamento delle attività delle associazioni Pro Loco in quello del turismo naturalistico, culturale, storico, sociale e gastronomico, nell’ambito della pratica della solidarietà e del volontariato, anche tramite l’edizione di pubblicazione e periodici.
  2. Il Comitato Regionale della Sicilia indirizza, coordina e controlla l’attività dei Comitati provinciali, rappresenta UNPLI nei confronti degli enti, degli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle associazioni Pro Loco associate e ne cura l’osservanza dei doveri.
  3. La Giunta Regionale nomina un suo rappresentante che partecipa alle riunioni del Comitato Regionale della Sicilia.

 

Art. 4
(Albo delle Associazioni turistiche Pro Loco)

Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 è istituito l’albo delle associazioni turistiche Pro Loco, presso l’Assessorato Regionale al Turismo.

2. Può essere iscritta all’albo ed assumere la denominazione di associazione turistica Pro Loco l’associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) Si proponga di attuare l’attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all’articolo 1.

b) Sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che in caso di scioglimento dell’associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l’associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza negli organi di amministrazione dell’associazione di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio.

e) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica Pro Loco;

d) La località nella quale è stata istituita, possegga attrattive turistiche, così come individuare all’articolo 1.

 

Art. 5
(Iscrizione all’albo delle associazioni  turistiche Pro Loco)

  1. Per l’iscrizione all’albo delle associazioni turistiche Pro Loco deve essere presentata all’Assessorato Regionale al Turismo, tramite l’A.A.P.I.T. di competenza, domanda in carta legale corredata di copia dello statuto, dell’atto costitutivo e del nulla osta d’iscrizione all’UNPLI rilasciato dal Comitato regionale.
  2. L’iscrizione all’albo è disposta dall’Assessore Regionale al Turismo, sentito il parere dell’A.A.P.I.T. competente per territorio entro i novanta giorni dalla presentazione della domanda. L’A.A.P.I.T. competente, sentito il Comitato Regionale delle Pro Loco, provvede altresì alla cancellazione dell’associazione dall’albo, allorché vengano meno i requisiti per l’iscrizione.
  3. L’A.A.P.I.T. comunica alla Regione le iscrizioni all’albo e le relative variazioni.
  4. L’iscrizioni all’albo costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche Pro Loco nei casi previsti dalla legislazione vigente.
  5. Le associazioni Pro Loco iscritte all’albo possono, previo nulla- osta della Regione utilizzare la denominazione IAT per gli uffici di informazione e di accoglienza turistica da esse istituiti.

 

Art. 6
(Tutela della denominazione "PRO LOCO")

La denominazione di " PRO LOCO " è riservata alle associazioni di volontariato turistico iscritte all’Albo regionale presso l’Assessorato Regionale al Turismo.

Le associazioni denominate Pro Loco che non sono regolarmente iscritte all’Albo Regionale, sono tenute a modificare la propria denominazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 7
(Contributi alle associazioni Pro Loco)

Le associazioni Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività; le istanze devono pervenire presso l’Assessorato di competenza entro il 15 Marzo di ciascun anno finanziario per la realizzazione delle proprie attività;

2. Il contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali e le attività del tempo libero.

3. L’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 costituisce titolo di priorità in sede di valutazione delle istanze di contributo.

4. Agli stessi fini sono ritenute prioritarie le iniziative in coerenza e connessione con i programmi Locali, Regionali e dell’Unione Europea.

 

Art. 8
(Finanziamento del programma di attività dell’UNPLI)

La Regione concede annualmente un contributo finanziario al Comitato Regionale della Sicilia dell’ UNPLI.

2. Il contributo e concesso nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle Associazioni Turistiche Pro Loco migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e i programmi dell’Unione Europea.

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno …… la spesa di £. …….. per il finanziamento dei programmi delle associazioni Pro Loco e di £. ……….. per il finanziamento del programma del Comitato Regionale delle Pro Loco aderenti all’UNPLI.

2. Agli oneri conseguiti alle attuazione del comma 1 si provvede mediante l’istituzione di appositi capitoli aventi le denominazioni "Contributi Regionali alle associazioni Pro Loco per la realizzazione dei programmi di attività e Contributi all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Comitato Regionale della Sicilia per la realizzazione del programma di attività e mediante riduzione di importo del capitolo.

 

Art. 10
(Norma transitoria)

Le associazioni turistiche Pro Loco già iscritte all’albo regionale ai sensi della normativa di cui all’articolo….. delle e successive modifiche ed integrazioni sono iscritte di diritto nei nuovi albi di cui all’articolo 4 salvo espressa rinuncia da far pervenire alla Regione Sicilia e alla Provincia competente entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

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